VERBALE DI RIUNIONE
In data 16 ottobre 2002
- l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
e
- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI);
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI);
- la Federazione Nazionale del Personale dell’area Direttiva del Credito (FEDERDIRIGENTICREDITO);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL);
- la Federazione Italiana Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL);
- il Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB);
- la UIL Credito e Assicurazioni (UIL C.A.);
hanno esaminato con l’intento
di risolvere con una interpretazione congiunta, i problemi applicativi relativi
al ccnl 11 luglio1999, riferiti a:
·
prestazione lavorativa dei quadri direttivi;
·
banca delle ore delle 3 aree professionali.
In tale occasione, le Parti nazionali – nel
riconfermare l’importanza degli istituti in parola ai fini del completo
conseguimento degli obiettivi generali del contratto nazionale – ne hanno
ulteriormente approfondito la disamina alla luce dell’esperienza applicativa
maturata nel settore.
In esito a tale esame, le Parti nazionali
hanno convenuto su talune modalità operative sottese alla migliore applicazione delle norme.
Le
Parti nazionali stesse si sono date atto che le norme contenute nel ccnl 11
luglio 1999 che regolano le predette materie non sono in alcun modo modificate.
Anche a tal fine, le Parti medesime convengono di procedere ad una
verifica, con cadenza annuale, sull’applicazione delle norme esposte, anche definendo strumenti comuni di
monitoraggio.
Le Parti, in coerenza con quanto previsto dall’art. 71 del ccnl 11 luglio 1999, sottolineano la rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa – intesa anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’impresa – e condividono le seguenti modalità operative per l’applicazione di tale principio.
Una corretta applicazione della disciplina del contratto nazionale non
può prescindere dalla sussistenza dei seguenti fattori:
q
porre in essere
tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione
della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati, anche con
riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi
preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà;
q
adottare e rendere
noti, con trasparenza, i criteri per il riconoscimento dell’apposita
erogazione conseguente alle prestazioni
“aggiuntive” dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo, svolte in
misura eccedente significativamente l’orario di riferimento, non “autogestite”
e “rappresentate” – con cadenza di massima annuale – dall’interessato
all’azienda che ne valuta la congruità.
Il riconoscimento
dell’apposita erogazione avverrà di massima alla data prevista per l’erogazione
del premio aziendale;
q
valutare la
possibilità di corrispondere effettivamente un’apposita erogazione ai quadri
direttivi di 3° e 4° livello retributivo a fronte di un impegno temporale
particolarmente significativo durante l’anno.
L’art. 91 del ccnl 11 luglio
1999 individua, fra l’altro, il meccanismo per il recupero di quanto confluito
nella banca delle ore a diverso titolo (prestazioni aggiuntive espletate e 23
ore annue di riduzione di orario).
Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente
ai previsti criteri di recupero e, a tal fine, ritengono imprescindibile la
sussistenza dei seguenti fattori:
q
adottare gli
accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore interessato conosca tempo
per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la
propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca
delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;
q
porre in essere
tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile
il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i
termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le aziende solleciteranno
ove non vi abbiano già provveduto, la programmazione del recupero delle ore con
cadenza anticipata rispetto al termine ultimo di fruizione. In questa fase,
tale programmazione potrà eccezionalmente riguardare anche il periodo
pregresso;
q
procedere
aziendalmente, ai sensi dell’art. 19, ultimo comma, del ccnl 11 luglio 1999, ad
una verifica dell’effettiva funzionalità della banca delle ore, e ad una
valutazione sulla necessità di prolungare il termine “nazionale” di 10 mesi,
laddove il mancato recupero sia dipeso da ragioni tecniche, organizzative o
produttive aziendali.
Le Parti si danno,
infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a recupero” dovrà
tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.
Verbale riunione ABI 1610